IL “CASO” CARIA
OVVERO COME E PERCHÉ FARE A MENO DELL’OPG

di Luigi Benevelli

Hanno fatto discutere, anche con un qualche scalpore, le vicende giudiziarie del signor Giacomo Caria, venticinquenne imputato di aver provocato la morte del nonno. Incarcerato, è stato sottoposto a perizia psichiatrica per stabilire se, al momento in cui avrebbe commesso il reato, era in condizioni di sapere quello che stava facendo o se invece era in uno stato di grave alterazione psichica. Il perito del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e quello dell’avvocato di parte hanno ambedue concluso che il signor Caria, al momento in cui avrebbe commesso il delitto di cui è imputato, si trovava in uno stato mentale che gli impediva di valutare pienamente ciò che stava accadendo. Questa situazione, definita di “infermità mentale”, comporta, secondo il nostro Codice Penale che non si possa procedere al processo perché la persona non è imputabile non essendo riconosciuta responsabile dei suoi atti. Ma i periti dovevano rispondere anche ad un’altra domanda, se cioè la persona fosse o meno socialmente pericolosa, non al momento del reato, ma a quello della perizia (infatti è del tutto ovvio che il signor Caria fosse pericoloso socialmente al momento in cui avrebbe commesso il reato). E ambedue i periti hanno affermato che il signor Caria non è socialmente pericoloso. In passato, fino ad alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale, queste situazioni comportavano automaticamente l’internamento d’autorità della persona in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario in quanto la persona, se non poteva essere punita perché giudicata “folle” e non responsabile dei suoi atti, era tuttavia tenuta a essere curata perché malata. Dopo la chiusura dei manicomi pubblici avvenuta a seguito della riforma psichiatrica del 1978, le persone che soffrono di disturbi mentali trovano risposte efficaci e trattamenti adeguati ai loro problemi nelle strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale. Questo perché si è ritenuto, e si continua a ritenere, che prolungati ricoveri in istituzioni psichiatriche chiuse e repressive siano dannosi alla salute mentale delle persone accolte. Per tali acquisizioni negli ultimi anni è andata crescendo la critica agli OPG e la Corte Costituzionale, in attesa delle riforma del Codice Penale, ha stabilito che una persona giudicata non imputabile per infermità mentale, se al momento della perizia o comunque dopo aver commesso il reato, non è più riconosciuta socialmente pericolosa, non debba più essere “automaticamente” internata in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, ma debba e possa essere convenientemente curata per i disturbi di cui soffre in luoghi e con modalità diverse dall’OPG. Perché quindi non socialmente pericoloso, il signor Caria non è stato inviato in OPG ed è stato fatto uscire dal carcere. La decisione del Giudice è molto importante perché riconosce il diritto e la necessità di cure che si svolgano in ambiti non di restrizione e custodia, quali il carcere e l’OPG, e con l’adesione della persona al percorso terapeutico.


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